Il Cliente può presentare ricorso
all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la CONSOB,
per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra investitori (diversi
dai clienti professionali) e
i consulenti finanziari autonomi e le società di
consulenza finanziaria di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis e 18-ter
del TUF, , relative alla
violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza,
informazione e trasparenza nell’esercizio dell’attività disciplinata dalla
Parte II del TUF, incluse le controversie oggetto del Regolamento (UE) n.
524/2013. Non rientrano nell’ambito dell’operatività dell’Arbitro le
controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo
superiore a Euro cinquecentomila. Sono esclusi dalla cognizione dell’Arbitro i
danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione
da parte dell’intermediario degli obblighi sopra descritti e quelli che non
hanno natura patrimoniale.
Il diritto di ricorrere all’ACF è
irrinunciabile e sempre esercitabile anche in presenza di clausole di
devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione
extragiudiziale contenute nel contratto.
Per maggiori informazioni fare
riferimento al sito internet https://www.acf.consob.it/