Ai sensi dell’art. 165 del Regolamento adottato con
Delibera Consob n. 20307/2018 (il “Regolamento Intermediari) si forniscono di
seguito le informazioni sul signor Riccardo Rucco (d’ora innanzi il
“CONSULENTE”) e sui servizi da esso svolti.
Le informazioni contenute nel presente Documento
devono essere fornite al cliente o potenziale cliente prima che questi sia
vincolato da un accordo per la prestazione del servizio di consulenza in
materia di investimenti o comunque prima della prestazione di tale servizio.
Il
destinatario del presente documento è invitato a leggere quanto segue prima di
prendere qualsiasi decisione circa la stipulazione di un contratto di
consulenza in materia di investimenti.
Il CONSULENTE è a disposizione per
fornire ulteriori informazioni circa la natura e le caratteristiche del
servizio di consulenza in materia di investimenti.
1. INFORMAZIONI SUL CONSULENTE
Nome e Cognome: Riccardo Rucco
Domicilio: Via Monte Cristallo 4 – 10141 Torino (TO)
Sito web: www.riccardorucco.it
E-mail: riccardo@riccardorucco.it
PEC: riccardorucco@pec.it
Telefono:
Iscritto
con delibera n. del nella sezione CFA dell’Albo unico
dei consulenti finanziari
2. LINGUA UTILIZZATA
Il Cliente potrà comunicare con il CONSULENTE e
ricevere da esso documenti e informazioni in lingua italiana.
3. METODI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI
L'invio di lettere, note informative, rendiconti, le
eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione scritta,
comprese le modifiche della informazioni contenute nel presente Documento, ove
non diversamente previsto dalla legge o dal contratto, saranno effettuate al
Cliente con pieno effetto all'indirizzo indicato all'atto della sottoscrizione
del contratto o comunicato successivamente per iscritto.
Il Cliente può
scegliere, al momento della sottoscrizione del
contratto relativo al servizio di consulenza o con successiva
comunicazione per iscritto, di ricevere le informazioni tramite supporto
duraturo non cartaceo e, in particolare, tramite e-mail. A tal fine, il Cliente
indicherà un indirizzo e-mail valido ed accessibile unicamente a lui e si
impegna a mantenerlo attivo (o comunicare per iscritto un diverso indirizzo e-mail
valido) sino a 14 mesi dopo lo
scioglimento del contratto.
Le comunicazioni e/o eventuali notifiche al CONSULENTE
dovranno essere effettuate dal Cliente al domicilio del CONSULENTE ovvero a mezzo posta
elettronica certificata agli indirizzi sopra indicati.
L’invio delle raccomandazioni da parte del CONSULENTE e la conferma dell’esecuzione delle
operazioni da parte del Cliente
potranno essere effettuate mediante le seguenti modalità:
⎕ posta
(lettera raccomandata A/R)
⎕ consegna a
mano
⎕ piattaforme
di comunicazione via internet con utenza appositamente indicata dal Consulente
⎕ posta
elettronica ordinaria, all’indirizzo indicato nel contratto
⎕ posta
elettronica certificate (PEC), all’indirizzo indicato nel contratto
4. ISCRIZIONE NELL’ALBO PREVISTO DALL’ ART. 18 BIS
DEL DECRETO LEGISLATIVO 24.2.1998, N. 58
Si dichiara che il CONSULENTE è iscritto nella sezione
dell’albo di cui all’art. 18 bis del
Decreto Legislativo 24.2.1998 (TUF)
tenuto dall’Organismo di Vigilanza previsto dall’art. 31, comma 4
del suddetto Decreto, con delibera del………………n………………..
Il nome e l’indirizzo di contatto dell’Organismo sono:……
5. RELAZIONI
SULL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA
Il CONSULENTE invia al Cliente i seguenti rendiconti
relativi alla prestazione del servizio di consulenza:
- entro 30 giorni dalla
fine di ogni trimestre/semestre/anno solare
un rendiconto contenente la
composizione e l’andamento del
Portafoglio;
- entro 60 giorni dalla
fine dell’anno solare, un rendiconto contenente a) una dichiarazione aggiornata che indichi i
motivi secondo cui il Portafoglio
corrisponde alle preferenze, agli obbiettivi e alle altre
caratteristiche del Cliente, b) le
raccomandazioni fornite nel periodo di riferimento c) in forma aggregata, i costi e gli oneri del Servizio prestato e dei
Prodotti Finanziari e servizi oggetto di
raccomandazione.
6. POLITICA SUI CONFLITTI
DI INTERESSE
Ai
sensi dell’art. 177 del Regolamento Intermediari il CONSULENTE ha adottato una Politica sui conflitti di
interesse finalizzata a:
-
individuare, in riferimento al servizio di consulenza in materia di
investimenti, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di
interesse che possa ledere gli interessi di uno o più clienti, comprese le sue preferenze di sostenibilità;
-
definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o
gestire tali conflitti.
Le
procedure e le misure adottate sono volte a identificare e prevenire i
conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra il CONSULENTE il Cliente o tra il Cliente e altri clienti
del CONSULENTE
al momento della prestazione del Servizio oggetto
del presente Contratto, al fine di evitare che tali conflitti di interesse
incidano negativamente sul Cliente.
Il
CONSULENTE ove le misure adottate non siano sufficienti a evitare, con
ragionevole certezza, il rischio di danneggiare gli interessi del Cliente,
informerà chiaramente su supporto durevole il Cliente della natura generale e/o
delle fonti dei potenziali conflitti di interesse derivanti dalle
raccomandazioni fornite, nonché delle misure adottate per mitigare i rischi
connessi, affinché il Cliente possa assumere una decisione di investimento
informata.
Il Cliente può richiedere al CONSULENTE ulteriori dettagli analitici
sulla politica di gestione dei conflitti di interessi ai recapiti
precedentemente indicati.
7. ATTIVITA’ PRESTATA E
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Il CONSULENTE svolge il servizio di consulenza in materia di
investimenti di cui all’art. 1, comma 5, lettera f) del TUF, consistente nella
“prestazione di raccomandazioni
personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del
prestatore del servizio, riguardo a uno o più operazioni relative a strumenti
finanziari”
In particolare, il servizio
prestato dal CONSULENTE ha per oggetto:
a) l’analisi dell’allocazione del Portafoglio
complessivo del cliente e della valutazione dell’efficienza dei prodotti
detenuti;
b) l’eventuale
riformulazione dell’asset allocation del portafoglio e degli strumenti e dei
prodotti finanziari detenuti sulla base delle informazioni fornite dal cliente;
c) la valutazione periodica, con frequenza annuale,
dell’adeguatezza del Portafoglio.
Le
raccomandazioni personalizzate fornite al Cliente in esecuzione del servizio
possono avere ad oggetto un’ampia gamma di strumenti finanziari riconducibili
alle seguenti categorie riportate nell’allegato 1, sezione C, del TUF:
a) Valori mobiliari;
b) Quote e azioni di O.I.C.R.
Le raccomandazioni personalizzate possono avere ad
oggetto anche prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari, quali i
prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazioni e i prodotti finanziari
emessi da banche, nonché il servizio di gestione di portafogli e il servizio di
ricezione e trasmissione ordini.
Il CONSULENTE si riserva la possibilità
di svolgere i servizi accessori di cui al n. 3 e n. 5 dell’Allegato 1, sezione
B, del TUF.
Non è prevista la prestazione di raccomandazioni non
personalizzate.
In merito ad eventuali ulteriori attività professionali
svolte dal CONSULENTE, si precisa che non
sono oggetto della vigilanza della Consob nè dell’Organismo.
La predetta attività di consulenza è rivolta sia ai
clienti al dettaglio sia a clienti professionali
Nello svolgimento dell’attività il CONSULENTE non ha l’obbligo di aggiornare le raccomandazioni prestate al
Cliente e di comunicare al Cliente le perdite subite sugli strumenti oggetto di
raccomandazione.
Il Cliente è libero di non dar corso alle operazioni di
investimento/disinvestimento consigliate in esecuzione del presente
contratto.
Il Servizio può
essere erogato dal CONSULENTE anche in luogo diverso dal suo domicilio.
Il CONSULENTE
non è autorizzato ad eseguire le operazioni raccomandate al cliente il quale
potrà effettuarle per il tramite degli intermediari abilitati (banche, SIM,
SGR) nell’ambito dei servizi di investimento e delle attività da queste
prestate.
Quale remunerazione per lo
svolgimento del servizio di consulenza il Cliente è tenuto a pagare al CONSULENTE e una parcella commisurata
al contenuto ed al valore del servizio.
In mancanza di una modalità
univoca di quantificazione del compenso essa può variare in funzione dalla
complessità e dalla dimensione del patrimonio sotto consulenza, degli obiettivi
e dal profilo di rischio del cliente ed in linea generale dal tempo che il CONSULENTE dedicherà all’analisi e
allo studio sulla fattispecie concreta. Pertanto il CONSULENTE si impegna a sottoporre al
potenziale Cliente, dopo che questi gli abbia fornito le necessarie
informazioni sopra sintetizzate, in tempo utile prima che questi sia vincolato
da un accordo per la prestazione del servizio di consulenza, un preventivo di parcella
personalizzato. Modalità
e tempi di pagamento saranno indicati nel suddetto preventivo
La parcella pagata dal Cliente costituisce, per
previsione di legge e per vincolo contrattuale, l’unica forma di remunerazione
del CONSULENTE per i servizi prestati al Cliente; al CONSULENTE è vietato percepire compensi (incentivi) da
parte di soggetti terzi.
Il CONSULENTE
è tenuto, per deontologia professionale, ad essere indipendente rispetto agli
emittenti dei prodotti finanziari raccomandati, nonché rispetto agli
intermediari abilitati allo svolgimento
dei servizi di investimento nell’ambito dei quali il Cliente esegue le
raccomandazioni.
Nella prestazione del servizio di consulenza il CONSULENTE non può detenere fondi o
titoli appartenenti ai clienti.
Il Cliente ed il CONSULENTE possono eventualmente concordare che il CONSULENTE abbia una delega a visionare gli investimenti
del Cliente presso le banche o gli intermediari finanziari o le società di
gestione del risparmio che il Cliente utilizza, senza alcuna autorizzazione ad
operare. Possono eventualmente concordare altresì che le dette imprese di
investimento inviino direttamente al CONSULENTE
le informative sulle operazioni eseguite dal Cliente.
Per maggiori informazioni sui contenuti del
servizio di consulenza e sugli obblighi del CONSULENTE
e del cliente si rinvia al contratto di consulenza in materia di investimenti
che deve essere sottoscritto preventivamente allo svolgimento del servizio.
8. VALUTAZIONE PERIODICA DELL’ADEGUATEZZA
Nello svolgimento del servizio di consulenza in
materia di investimenti il CONSULENTE fornisce al Cliente raccomandazioni in relazione ad operazioni di
investimento o disinvestimento che, se eseguite, consentano l’adeguatezza del
Portafoglio rispetto al profilo del Cliente ricostruito sulla base delle informazioni fornite mediante
compilazione del Questionario sottopostogli prima della conclusione del
presente contratto o in occasione di eventuali successivi aggiornamenti.
In
particolare, il CONSULENTE verifica che
l’operazione raccomandata:
- corrisponda agli
obiettivi di investimento del Cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio;
- sia di natura tale che il Cliente sia
finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all’investimento
compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
- sia di natura tale per cui il Cliente possieda le
necessarie conoscenze per comprendere i rischi connessi alla gestione del suo
portafoglio.
Il CONSULENTE
effettua una valutazione periodica dell’adeguatezza del Portafoglio con
frequenza ANNUALE.
La valutazione di adeguatezza è svolta per
consentire al consulente di agire secondo il migliore interesse del cliente. È
pertanto indispensabile che il Cliente, mediante la compilazione del
Questionario sottopostogli dal CONSULENTE, fornisca
informazioni corrette e aggiornate concernenti:
- le sue conoscenze ed
esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o
servizio;
- la sua situazione
finanziaria, compresa la sua capacità di sostenere le perdite;
- i suoi obbiettivi di
investimento, compresa la sua tolleranza al rischio;
- le
sue preferenze di sostenibilità.
Il Cliente è tenuto a comunicare al CONSULENTE eventuali aggiornamenti delle informazioni.
Le suddette informazioni consentono al CONSULENTE di comprendere le caratteristiche essenziali del
Cliente e di raccomandargli prodotti finanziari e servizi di investimento che
siano adeguati con particolare riferimento alla sua tolleranza al rischio, alla
sua capacità di sostenere perdite e alle sue preferenze di sostenibilità; nel
caso in cui il Cliente non fornisca le informazioni previste nel Questionario,
il servizio di consulenza non potrà essere prestato.
Il Cliente deve rendersi consapevole che risposte errate o non
veritiere possono compromettere l’attendibilità della valutazione di
adeguatezza e diminuire il suo livello di tutela.
Il CONSULENTE
è tenuto ad astenersi dal formulare raccomandazioni se nessuno dei prodotti
finanziari e dei servizi di investimento è adeguato per il Cliente.
9.
INTEGRAZIONE DEI FATTORI DI SOSTENIBILITA’
Ai sensi
dell’ Art. 165 comma 1 lett. h-bis del Regolamento Intermediari, nel processo
di selezione degli strumenti finanziari oggetto del servizio di consulenza in
materia di investimenti, il CONSULENTE integra una valutazione in merito ai fattori di sostenibilità
ambientale, sociale e di governance, al fine di garantire che i vari prodotti e strumenti possano
essere raccomandati solamente a clienti che esprimono preferenze in tema di
sostenibilità compatibili con le caratteristiche degli stessi strumenti.
Dato che
la consulenza svolta dal CONSULENTE riguarda il portafoglio finanziario nel suo complesso, la
valutazione dei fattori di sostenibilità viene svolta a livello di portafoglio.
Ciò significa che, nel suo complesso, il portafoglio dovrà essere allineato
alle preferenze di sostenibilità del cliente, anche se è possibile che, per
ragioni di gestione del rischio o di raggiungimento degli obiettivi del
cliente, alcuni singoli strumenti utilizzati non siano singolarmente allineati
alle preferenze del cliente.
La
valutazione delle caratteristiche di sostenibilità ambientale, sociale e di
governance viene svolta, a seconda della tipologia di strumento/prodotto
secondo le informazioni dichiarate dall’emittente ai sensi delle
regolamentazioni vigenti oppure utilizzando modelli di valutazione esterni
(rating) e/o analisi svolte internamente.
10. ALTRE ATTIVITA’ PROFESSIONALI SVOLTE DA Riccardo
Rucco
Riccardo Rucco presta le seguenti attività ulteriori rispetto
al servizio di consulenza in materia di investimenti:
- Consulenza per la
valutazione e la copertura delle esigenze di integrazione pensionistica;
- Consulenza per
l’individuazione e quantificazione dei rischi del nucleo familiare;
- Consulenza per la
pianificazione finanziaria personale e familiare;
- Consulenza per la
pianificazione successoria familiare.
Le suddette attività
pur essendo personalizzate non hanno per oggetto specifici strumenti finanziari
o prodotti finanziari.
Lo svolgimento delle
attività summenzionate è regolato da uno specifico contratto, distinto da
quello relativo al servizio di consulenza in materia di investimenti, che
prevede il pagamento di un compenso fisso o variabile di volta in volta
concordato con il cliente, commisurato al contenuto ed al valore dell’attività
prestata.
Solo le attività sopra
indicate, non rientranti tra i servizi accessori, sono sottratte alla vigilanza
dell’Organismo.
11. STRATEGIE DI INVESTIMENTO PROPOSTE
Nello
svolgimento del servizio di consulenza il CONSULENTE non è orientato su determinate categorie o una
gamma specifica di strumenti finanziari.
Il CONSULENTE non propone strategie di investimento
standardizzate ma valuta per ogni Cliente la strategia più adeguata, tenuto
conto degli obbiettivi di investimento del Cliente, della sua tolleranza al rischio e della sua
situazione finanziaria, compresa la sua capacità di sostenibilità delle
perdite.